ART. 13 LA GIUSTIZIA DI L & P
Visti i molti casi di mala giustizia a L & P non basta la sentenza di colpevolezza emessa da un magistrato, per l’espulsione di un suo iscritto. Perciò, se esplicitamente richiesto dal diretto interessato, i quattro iscritti più anziani della Base più prossima al luogo in cui egli risiede (presieduti dal Segretario della suddetta struttura) prenderanno in esame il suo caso e, dopo averne vagliato attentamente lo stile di vita, accetteranno o rifiuteranno la sua permanenza nel Movimento.
ART. 14 L’AZIONE DISCIPLINARE
L’azione disciplinare può essere intrapresa da un dirigente di qualsivoglia struttura (che inoltra richiesta di sanzione agli organi competenti), oppure dal Segretario Nazionale (che sanziona a suo insindacabile giudizio).
ART. 15 LE SANZIONI
Le sanzioni disciplinari sono:
a) - la censura;
b) - la sospensione da 1 a 12 mesi;
c) - l’espulsione.
Nel primo caso trattasi di sanzione lieve, e che non lascia alcuna traccia sul futuro politico di chi la subisce. Nel secondo caso, per il periodo stabilito, il sanzionato non potrà frequentare le strutture del Movimento. Nel terzo caso la sanzione si applica contro chiunque si sia reso colpevole di uno o più reati previsti dall’Art. 12.
Dopo tre sospensioni, salvo parere contrario del Segretario Nazionale o del Gran Consiglio, scatta automaticamente l’espulsione.
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